Art. 5
[1]Politica di piano
[2]La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento, degli squilibri al suo interno e fra le grandi aree territoriali del Paese, adottando la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli enti locali, nelle attivita' pubbliche e private. La Regione, nell'ambito di tale politica, pianifica il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controlla, ai fini dell'utilita' pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica correlata alla pianificazione economica nella coerenza tra obiettivi e strumenti e tra i diversi piani generali e settoriali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
