Art. 60
[1]Enti e aziende regionali
[2]La Regione puo' istituire enti e aziende aventi autonomia amministrativa o funzionale per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse regionale che, per loro particolare natura e dimensione, non possano essere delegate ovvero esercitate direttamente, ovvero commesse ad organismi o aziende esterne specializzate. La Regione esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo su tali enti e aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge regionale, la rappresentanza della minoranza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
