Art. 62
La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, puo' con legge istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di enti pubblici. La legge istitutiva degli enti e aziende regionali detta i principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne regola il funzionamento e disciplina i controlli atti ad assicurare la conformita' della loro azione agli indirizzi fissati. Il Consiglio nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti e delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali partecipa, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare. I presidenti degli organismi la cui nomina spetta alla Regione sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappresentanti della Regione, in enti, societa', associazioni o consorzi rispondono della loro attivita' al Consiglio. Spetta al Consiglio la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e delle aziende regionali. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali. Per gli enti che svolgono attivita' concernenti particolari settori economici e sociali la legge regionale stabilisce modalita' che garantiscano il carattere democratico degli organi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
