Art. 64
[1]Legge di delega
[2]La legge regionale stabilisce le modalita' della delega di funzioni amministrative agli enti locali, dettando altresi' le direttive opportune per l'esercizio delle funzioni delegate e regolando i conseguenti rapporti finanziari. La delega deve essere generale e di norma a tempo indeterminato. Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. La revoca della delega e' disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli enti interessati la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalita' di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
