[1]Funzioni di controllo

[2]Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi costituzionali. I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art65 · fonte su Normattiva