Art. 65
[1]Funzioni di controllo
[2]Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi costituzionali. I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
