Art. 10
I consiglieri rappresentano l'intera Regione. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Ogni consigliere regionale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dai dirigenti degli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
