I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni. I consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti e di conoscere i relativi atti preparatori, nonche' ogni altro loro atto di ufficio. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalita' ed i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio. Il regolamento, inoltre, prevede termini perentori per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art8 · fonte su Normattiva