Art. 21
Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
