Art. 20
[1]Poteri di consultazione delle Commissioni
[2]Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio. E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
