Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma. Ciascun consigliere puo' presentate richiesta motivata di istituzione di una Commissione d'inchiesta; la richiesta e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Il Consiglio puo'istituire Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art22 · fonte su Normattiva