Art. 22
Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma. Ciascun consigliere puo' presentate richiesta motivata di istituzione di una Commissione d'inchiesta; la richiesta e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Il Consiglio puo'istituire Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
