Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca, approvata a votazione palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri. Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni. La seduta e' valida se e' presente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e la revoca e' approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla presentazione. La revoca puo' riguardare anche un solo componente della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art32 · fonte su Normattiva