Art. 39
Ogni progetto di legge o di regolamento e' votato dal Consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interessa con votazione finale. Il Consiglio puo' demandare la votazione, articolo per articolo, dei regolamenti regionali alle Commissioni competenti per materia. Spetta in ogni caso al Consiglio l'approvazione con votazione finale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
