Art. 52
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita' e per chiedere la adozione di provvedimenti. I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' gli enti, organizzazioni e associazioni a rappresentativita' regionale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta. Ove gli enti locali e le associazioni di cui al secondo comma trasmettano al Consiglio testi di risoluzione su questioni di competenza della Regione e di rilevante interesse regionale, l'Ufficio di presidenza li iscrive all'ordine del giorno su richiesta della Giunta o su richiesta di almeno cinque consiglieri.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
