Art. 53
La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei Comuni e delle Province un momento essenziale della partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. Promuove, mediante la propria attivita' legislativa, con proposte di legge rivolte al Parlamento della Repubblica e con altre opportune iniziative, l'adeguamento della legislazione comunale e provinciale e di quella sulla finanza degli enti locali alle esigenze di autonomia degli enti stessi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
