La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei Comuni e delle Province un momento essenziale della partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. Promuove, mediante la propria attivita' legislativa, con proposte di legge rivolte al Parlamento della Repubblica e con altre opportune iniziative, l'adeguamento della legislazione comunale e provinciale e di quella sulla finanza degli enti locali alle esigenze di autonomia degli enti stessi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art53 · fonte su Normattiva