Art. 56
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo', con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere alla loro fusione. L'istituzione e la fusione dei Comuni, nonche' la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono attuate nel rispetto di modalita' procedurali fissate con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
