Art. 69
[1]Circoscrizioni comunali
[2]La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante referendum, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare, le loro circoscrizioni e denominazioni. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
