Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente della Giunta e di Presidente di Commissione del Consiglio sono incompatibili con quelli di componente di organi di gestione e di controllo di enti od aziende dipendenti dalla Regione o di societa' o consorzi di enti pubblici ai quali la Regione partecipa. Tale incompatibilita' non sussiste nel caso che la qualita' di componente dei detti organi derivi da nomina del Consiglio in rappresentanza della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art63 · fonte su Normattiva