La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e' presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il 31 dicembre. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della legione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

  • a)un preventivo di cassa della Regione, e degli enti aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
  • b)un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla legione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
  • c)una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale. Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art51 · fonte su Normattiva