Art. 62
L'ordinamento contabile della Regione e' disciplinato con legge regionale. La durata dell'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Entro il 30 novembre il Consiglio approva, con legge a maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio preventivo. L'esercizio provvisorio puo' essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge per un periodo non superiore a tre mesi. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
- a)un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti e a partecipazione regionale;
- b)un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- c)una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
