Art. 29
[1]Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
[2]I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione; Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati. Il testo del Regolamento e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo del Regolamento segue la formula: "Il presente Regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
