Art. 28
[1]Pubblicazioni delle leggi
[2]Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi della urgenza prevista dallo articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
