Art. 30
[1]Annullamento o abrogazione di leggi regionali
[2]Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
