Art. 31
[1]Riassunzione di precedenti proposte
[2]Il Consiglio puo' decidere di riassumere, nelle forme e con le modalita' stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella precedente legislatura. Il Regolamento deve prevedere modalita' per l'esame delle proposte che abbiano esaurito la fase referente nella precedente legislatura. Per le proposte di iniziativa popolare non e' necessaria la ripresentazione nella nuova legislatura.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
