Art. 32
[1]Procedimento degli atti amministrativi
[2]Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e' disciplinato dalla legge regionale di cui all'articolo 60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l'urgenza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
