[1]Revoca della Giunta e del suo Presidente

[2]La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri, che partecipano al voto. Allorche' sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio e' appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art39 · fonte su Normattiva