Art. 39
[1]Revoca della Giunta e del suo Presidente
[2]La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri, che partecipano al voto. Allorche' sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio e' appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
