La Giunta puo' essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca viene messa in discussioni non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art30 · fonte su Normattiva