Art. 30
La Giunta puo' essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca viene messa in discussioni non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
