Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca e' posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art28 · fonte su Normattiva