[1]' principali

[2]La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, in particolare: - promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura e la parita' giuridica e sociale della donna, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno esercizio dei diritti di liberta' e di organizzazione dei lavoratori ed il loro intervento negli indirizzi dell'economia; - garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra citta' e campagna, subordinando a queste necessita' gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attivita' produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento; - assicura l'assistenza sociale e la tutela sanitaria uguale e gratuita, promuove l'istituzione delle unita' sanitarie locali, attua le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie; - agisce perche' siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attivita' culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventu'; - concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le attivita' economiche connesse; - adotta e promuove le riforme necessarie per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale, riconosce nelle proprieta' e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura toscana, interviene a sostegno della professionalita' agricola; - agevola e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate; - promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione; - promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attivita' commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori; - opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali nell'ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le comunita' montane e contribuisce al superamento degli squilibri, dell'intero territorio nazionale; - contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed all'organizzazione dell'istruzione, anche universitaria; - assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi; - concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai principi della capacita' contributiva e della progressivita'; - favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l'estero.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art4 · fonte su Normattiva