La Regione assume la politica di piano come impegno e metodo democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nella attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla ai suoi obiettivi e ai fini sociali secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La Regione, in relazione a tali fini e con l'obiettivo prioritario di conseguire la piena occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, e l'elevamento del tenore di vita della popolazione: - promuove lo sviluppo dell'agricoltura, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali e turistiche e della cooperazione; - promuove altresi' il diritto all'istruzione, in ogni sua forma e grado, alla sicurezza ed assistenza sociale e alla salute, nonche' lo sviluppo dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, ai trasporti, alle attrezzature ed agli impianti per l'infanzia, il tempo libero, e le attivita' sportive; - determina l'assetto del territorio, promuovendone, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, la piena valorizzazione, eliminando situazioni di "squilibrio" sociale, territoriale e settoriale; - difende l'ambiente naturale, ispirando la propria legislazione a principi di politica ecologica ed a iniziative volte a preservare ed a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art45 · fonte su Normattiva