Art. 5
[1]Programmazione economica
[2]La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare la attivita' economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo alla formazione ed alla attuazione del programma economico nazionale; assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attivita'; formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale. La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi, assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria. La Regione adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
