Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni del Presidente della Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art21 · fonte su Normattiva