Art. 21
Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni del Presidente della Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
