Art. 45
[1]Organizzazione interna della Giunta
[2]Le attivita' conseguenti alle competenze della Giunta sono svolte collegialmente. Ciascun componente la Giunta puo' essere incaricato da quest'ultima di seguire determinate questioni attinenti all'attivita' regionale, riferendo continuativamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta. Ai fini di cui sopra i componenti la Giunta dirigono l'attivita' degli uffici regionali. Al Presidente o ad uno o piu' componenti la Giunta e' altresi' affidata da quest'ultima la direzione organizzativa degli uffici regionali. Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono mera esecuzione di deliberazioni della Giunta. Un componente la Giunta e' designato da questa a svolgere le funzioni di segretario del collegio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
