Approvazione
Art. 46
[1]Funzioni della Giunta
[2]La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi regionali. La Giunta:
- a)provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- b)predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera c) dell'articolo 21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali;
- c)cura l'attuazione del programma e dei piani della Regione;
- d)delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio;
- e)amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
- f)coordina l'attivita' degli uffici, degli enti e delle aziende regionali;
- g)delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
- h)promuove i giudizi di legittimita' costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
- i)delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
- l)delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche;
- m)adotta i provvedimenti relativi al personale;
- n)decide i ricorsi amministrativi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
