[1]Funzioni della Giunta

[2]La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi regionali. La Giunta:

  • a)provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
  • b)predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera c) dell'articolo 21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali;
  • c)cura l'attuazione del programma e dei piani della Regione;
  • d)delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio;
  • e)amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
  • f)coordina l'attivita' degli uffici, degli enti e delle aziende regionali;
  • g)delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
  • h)promuove i giudizi di legittimita' costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
  • i)delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
  • l)delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche;
  • m)adotta i provvedimenti relativi al personale;
  • n)decide i ricorsi amministrativi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art46 · fonte su Normattiva