Art. 58
[1]Enti dipendenti dalla Regione
[2]Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l'organizzazione, le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attivita' sia conforme alle direttive della Regione. Gli organi amministrativi degli enti e delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal Consiglio che potra' scioglierli in caso di inosservanza di direttive di particolare rilievo. Il Consiglio impartisce direttive generali sull'attivita' complessiva, approva gli atti principali, verifica i risultati della gestione. La Giunta e' responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive da questo impartite.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
