[1]Societa' a partecipazione regionale

[2]Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione delle societa' di cui all'articolo 57 o sull'assunzione di partecipazioni e nominare i rappresentanti della Regione in dette societa', in modo da rappresentare le minoranze. La Giunta indirizza l'attivita' dei rappresentanti nel quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art59 · fonte su Normattiva