Art. 64
[1]Delega di funzioni regionali
[2]Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalita' e i limiti dell'esercizio del potere di delega di funzioni regionali. Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalita' del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari. La delega e' conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi. A tal fine il personale regionale potra' essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
