Art. 51
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, singoli o associati, e ad altri enti locali. La delega di funzioni amministrative nonche' la sua eventuale revoca, sono disposte con legge regionale. Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalita' del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari ed alla revoca.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
