Art. 71
[1]Partecipazione
[2]La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
