Art. 72
[1]Dovere di informazione
[2]La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attivita' regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. La legge regionale stabilisce le forme opportune perche', anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, sia soddisfatto il diritto del cittadino all'informazione. La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale, garantisce la disponibilita' dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti. La legge impone limiti al solo fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
