Art. 27
I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. I Consiglieri regionali che, senza giustificato motivo, per piu' riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non partecipino alle sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
