Art. 3 — Cariche del consiglio regionale e sue riunioni Decadenza dei suoi membri e scioglimento
Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico e' incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti. Il consiglio regionale puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.
Testo vigente dal 23 novembre 1990
