Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio, della sua prima riunione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art31 · fonte su Normattiva