Art. 32
In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne' ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 25.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
