[1]Modalita' di approvazione dei disegni e delle proposte di legge

[2]Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge. ((La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge)). Il Regolamento disciplina modalita' e termini di tale procedura.

Testo vigente dal 3 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art44 · fonte su Normattiva