Art. 9
[1]Autonomia del Consiglio
[2]Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, un Regolamento interno nell'ambito delle norme della Costituzione e dello Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
