Art. 39
[1]Dimissioni o cessazione del Presidente
[2]Le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni della intera Giunta. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale ipotesi, come anche nel caso di sospensione, le funzioni del Presidente sono svolte, fino all'elezione del successore, dal Vice Presidente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
