Il Presidente della Giunta regionale:

  • 1)rappresenta la Regione;
  • 2)promulga le leggi e i regolamenti;
  • 3)indice i referendum previsti dallo Statuto;
  • 4)esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione;
  • 5)convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
  • 6)coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne e' responsabile;
  • 7)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
  • 8)esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione. Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne da' comunicazione al Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art31 · fonte su Normattiva