Approvazione
Art. 31
Il Presidente della Giunta regionale:
- 1)rappresenta la Regione;
- 2)promulga le leggi e i regolamenti;
- 3)indice i referendum previsti dallo Statuto;
- 4)esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione;
- 5)convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- 6)coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne e' responsabile;
- 7)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
- 8)esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione. Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne da' comunicazione al Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
