Art. 5
La Regione pone a fondamento della propria attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali, in attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento politico-amministrativo previsti dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 5. La Regione riconosce come essenziale nella determinazione delle proprie scelte la partecipazione dei cittadini e la promuove attraverso la consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volonta' delle popolazioni. La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali. La Regione garantisce la piu' ampia informazione sulla propria attivita' come condizione per un democratico rapporto con la comunita' regionale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
