Art. 52
L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente. La legge regionale puo' prevedere che il servizio cui e' affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuova il coordinamento degli altri servizi anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti. Le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio sono determinate dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi previsti nel programma economico della Regione. La Regione puo' istituire, con legge, enti e aziende regionali per lo svolgimento di attivita' e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, noti possono essere delegati agli enti locali. Puo', inoltre, partecipare ad enti e aziende interregionali. La Regione puo' promuovere societa' finanziarie o parteciparvi. La legge regionale disciplina le modalita' di partecipazione. La Giunta sovraintende alla gestione degli enti, delle aziende e delle partecipazioni secondo le direttive del Consiglio. Il Consiglio provvede alla nomina degli amministratori assicurando la rappresentanza delle minoranze.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
