La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge, della Repubblica. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art54 · fonte su Normattiva