Art. 54
La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge, della Repubblica. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
